I Preposti hanno il compito fondamentale e preziosissimo di verificare la concreta attuazione delle procedure comportamentali stabilite dall’azienda, tese alla protezione dei “lavoratori” e alla prevenzione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro.
L’invito a tutte le imprese, soprattutto a quelle medio/piccole che non si sono ancora mosse per l’individuazione dei preposti, è quello di farlo e anche velocemente visto che è un reato non individuare/nominare/incaricare/comunicare chi è il preposto per la sicurezza che vigila sull’attività lavorativa dei lavoratori. Questo anche in virtù del rafforzamento dei poteri di coordinamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro a seguito del nuovo decreto sicurezza.
Se vuoi approfondire:
- Chi sono i Preposti alla sicurezza?
Preposto (def. D.Lgs.81/08): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei “lavoratori” ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- Chi deve nominare il preposto?
L’ individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente.
L’Art 18 del D. Lgs 81/08 sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente”, introduce il nuovo obbligo di:
“Individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.
I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.
Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”
L’invito a tutte le imprese, soprattutto a quelle medio/piccole che non si sono ancora mosse per l’individuazione dei preposti, è quello di farlo e anche velocemente visto che è un reato non individuare/nominare/incaricare/comunicare chi è il preposto per la sicurezza che vigila sull’attività lavorativa dei lavoratori. Questo anche in virtù del rafforzamento dei poteri di coordinamento dell’Ispettorato nazionale del Lavoro a seguito del nuovo decreto sicurezza.
- Quando si diventa Preposti?
Si diventa Preposti, quando si svolgono attività di direzione e/o coordinamento di un gruppo di lavoro, anche prescindendo da una formale investitura, ora obbligatoria, da parte del datore di lavoro. Per la normativa, infatti, è sufficiente che un qualsiasi lavoratore eserciti anche temporaneamente attività di
coordinamento di un gruppo di lavoratori e lui stesso diventa “preposto di fatto” e sarà obbligato a rispettare e a far rispettare ai lavoratori la normativa antinfortunistica, in quanto espressamente menzionato tra i soggetti contitolari dell’obbligazione di sicurezza dall’art. 299 del D. Lgs. 81/08.
- Quali sono i nuovi obblighi del preposto per la sicurezza?
Uno dei ruoli principali del preposto per la sicurezza è da sempre quello di:
“Sovrintendere e vigilare… in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza.
Le recenti modifiche al Testo Unico per la Sicurezza, rafforzano ulteriormente il ruolo del Preposto per la sicurezza aggiungendo i seguenti obblighi:
- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inadempienza, il preposto per la sicurezza può interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti;
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, il preposto per la sicurezza può interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
In primo luogo, quindi, si richiama ad un comportamento specifico del preposto per la sicurezza, che impone di intervenire per modificare e fornire le indicazioni necessarie.
Il preposto è attivo in caso di inadempienze e non può ignorare lo stato delle cose, rimandando eventuali interventi a reiterazioni del comportamento non corretto.
Inoltre, qualora il lavoratore non dovesse adeguarsi alle indicazioni che il preposto per la sicurezza ha dato a seguito di contestazione del comportamento non corretto, deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- Come formalizzare l’attività del preposto?
Benché non espressamente previsto dalla legge, la registrazione delle attività di vigilanza e supervisione deve, se possibile, essere registrata per mezzo di apposita modulistica, in relazione alle attrezzature, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), sostanze chimiche, etc. effettivamente presenti nei luoghi di lavoro.
- La formazione dei preposti per la sicurezza è obbligatoria?
La formazione del preposto continua, per ora, ad essere regolamentata secondo quanto previsto dall’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011, ma vengono introdotte numerose novità. Tra queste:
L’obbligo di svolgere sia la formazione che l’aggiornamento esclusivamente in presenza;
La periodicità dell’aggiornamento che diventa biennale, anziché quinquennale, ovvero ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
Entro il 30 Giugno 2022, il nuovo Accordo Stato-Regioni definirà la durata, i contenuti minimi e le modalità previste per la formazione dei preposti per la sicurezza. (ad oggi Gennaio 2023 non ancora stabilite).
- Il preposto per la sicurezza è sanzionabile?
Uno dei dibattiti più accesi riguarda le responsabilità penale del preposto in caso di sinistro sul luogo di lavoro.
Cosa rischia il preposto per la sicurezza per il mancato adempimento dei suoi compiti? Può essere sanzionato?
Innanzitutto, il fatto che il preposto sia gerarchicamente a un livello più basso del Datore di Lavoro, non lo esenta da eventuali sanzioni! In particolare, per i preposti che non rispettano gli obblighi di legge prevedono, a seconda del tipo di violazione posta in essere, una specifica sanzione.
Attenzione! Agli occhi della legge, il preposto per la sicurezza non è tanto chi formalmente è stato nominato a ricoprire tale incarico, ma chi lo esercita effettivamente.
I casi in giurisprudenza sono diversi, con preposti identificati come “di fatto” e dunque condannati per omissioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro che hanno comportato infortuni gravi o anche mortali. Alla fine dell’articolo puoi trovare esempi di Sentenze della Corte di Cassazione che lo testimoniano.
- Posso rifiutarmi di fare il preposto?
No. Il preposto per la sicurezza è un ruolo di fatto che non prevede deleghe o nomine formali e che è da porsi in relazione ai compiti effettivamente svolti in azienda. Se si trova in una posizione tale da sovrintendere l’attività lavorativa è, di fatto, un preposto per la sicurezza.
- Cosa comporta NON accettare l’incarico e la formalizzazione a Preposto per la sicurezza?
Non accettare l’incarico di Preposto al fine di evitare le responsabilità conseguenti, significa che il lavoratore non può continuare ad operare nella mansione che presenti attività di coordinamento e direzione di altri lavoratori.
Esempi pratici di sentenze della Cassazione che hanno coinvolto preposti:
- Un Preposto senza poteri di spesa necessari per risolvere dei problemi di sicurezza esistenti nel proprio ambiente di lavoro, mantiene comunque le sue responsabilità funzionali?
“Sono irrilevanti anche i poteri di spesa: i dirigenti ed i preposti possono anche non avere grandi poteri decisionali e di spesa, ma hanno comunque il grande compito di rilevare e di segnalare, a chi possiede i poteri decisionali e di spesa, le situazioni di carenza nelle misure di sicurezza”.
Cassazione 21.2.2003
- Nel caso di un infortunio accorso ad un sottoposto, il Preposto sarà sempre coinvolto nelle responsabilità conseguenti?
Al preposto compete – in via autonoma – la direzione e la sorveglianza dei lavoratori per evitare che questi possano eseguire operazioni e manovre avventate.
Ne consegue che, in caso di infortunio, la responsabilità del preposto non sarà mai oggettiva o di posizione, bensì fondata sull’inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.
- I nuovi obblighi relativi al preposto per la sicurezza (designazione da parte del Datore di lavoro e interruzione dell’attività da parte del preposto) sono già in vigore?
Si, le modifiche apportate all’art 19 riguardo la designazione da parte del Datore di lavoro e l’interruzione dell’attività da parte del preposto sono già operative.
Le uniche indicazioni relative alla figura del preposto per la sicurezza che ancora non sono in vigore sono quelle relative alla biennalità dell’aggiornamento e all’obbligo della formazione in presenza, per le quali bisognerà attendere il nuovo accordo Stato-Regioni previsto per Giugno 2022. (non ancora pubblicato a Gennaio 2023)
- Il preposto per la sicurezza può allontanarsi dal proprio reparto?
Si sottolinea a riguardo la definizione di preposto per la sicurezza come la persona che:
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori…..
E’ vero che il Preposto deve avere una presenza assidua sul luogo di lavoro, più del datore di lavoro e del dirigente, al fine di assicurarsi in modo continuo ed efficace che i lavoratori adempiono alle disposizioni loro impartite ( utilizzo D.P.I., utilizzo macchine come da disposizioni ricevute, etc..), ma ciò non significa che non può allontanarsi dal reparto dove svolge tali funzioni.
Infatti, in caso di un eventuale infortunio a un lavoratore, non è la mancata presenza del Preposto al momento dell’evento che potrebbe essere contestata, piuttosto la mancata vigilanza sull’adempimento alle istruzioni date o le errate disposizioni impartite al lavoratore.
“Compito del preposto non è di sorvegliare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il lavoratore, tanto da doversi ritenere che il legislatore abbia richiesto l’impiego congiunto di due persone, cioè il lavoratore e il suo controllore; il preposto deve semplicemente assicurarsi in modo continuo ed efficace che il lavoratore segua le disposizioni di sicurezza impartite ed eventualmente utilizzi gli strumenti di
protezione prescritti; egli deve effettuare direttamente, cioè personalmente e senza intermediazioni di altri, tale controllo; ciò non significa che il preposto non possa allontanarsi dal luogo nel quale opera il lavoratore, né dedicarsi anche ad altri compiti di sorveglianza o di lavoro”
(Cassazione Penale sez. IV, 5 novembre 1987, Grotti)
- Sono il datore di lavoro della mia Azienda. Posso essere anche preposto?
Si. La questione fondamentale non è se esistono o meno i preposti nella tua Azienda, ma piuttosto chi svolge i compiti di vigilanza previsti dall’articolo 19 del D.lgs 81/2008.
Non è vietato non avere un preposto per la sicurezza, è vietato non vigilare sui lavoratori!
Un consiglio per il datore di lavoro resta sempre quello di partire dalla dichiarazione, sul DVR, di chi fa la vigilanza nella propria Azienda: i preposti e/o il dirigente e/o il datore di lavoro.
Ovviamente, il datore di lavoro dovrà chiedersi se nella propria organizzazione uno o più preposti ci sono e, in tal caso, se sono stati già individuati o infine, se è necessario individuarne.
- Il datore di lavoro deve formalmente nominare il preposto con lettera di nomina?
Purtroppo ancora non è chiaro cosa intende il legislatore con il termine “individuare” il preposto per la sicurezza. Le ultime novità legislative non hanno di certo scoperto il ruolo del preposto, ma hanno solo formalizzando dei compiti che, in realtà, erano noti ed espletati dalla notte dei tempi, almeno nelle aziende con un minimo di organizzazione.
A riguardo ritorniamo alla definizione degli obblighi del datore dei lavori e del dirigente:
consigli:
A meno che non si voglia far piovere sanzioni sul datore di lavoro: occorre procedere con le nomine scritte dei preposti!
Il nuovo articolo 18 del D.Lgs. n. 81/2008, non fa altro che rafforzare l’obbligo del datore di lavoro e del dirigente di individuare espressamente per iscritto il preposto per la sicurezza.
La legge lascia libertà di forma all’azienda su come individuare il preposto, cosa peraltro che moltissime aziende fanno da decenni senza alcun problema.